Codice Civile art. 2669


TRASCRIZIONE ANTERIORE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO
1. La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l' imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un' autorità giudiziaria dello Stato.
2. Abrogato.

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