Codice Civile art. 2667


ATTI COMPIUTI PER PERSONA INCAPACE
1. I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio.
2. La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano l' obbligo della trascrizione.
3. La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l' obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati, né dai loro eredi.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2667"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti