Regio Decreto Legge del 1937 numero 1666 art. 1


Fermo il disposto dell'art. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ai notari è concessa anche la facoltà di:
ricevere in deposito atti pubblici, in originale od in copia, scritture private, carte e documenti, anche se redatti all'estero;
ricevere le dichiarazioni di rinuncia ad eredità di cui all'art. 944 del codice civile (Ora, art. 519 cod.civ. 1942);
firmare e vidimare i libri commerciali secondo le disposizioni del codice di commercio Ora, del codice civile), anche in comuni dove risieda il tribunale o il pretore, con obbligo di trasmettere la nota al tribunale in conformità al disposto dell'art. 24 del codice medesimo L'obbligo di trasmissione della nota al Tribunale non è più previsto dal codice civ. 1942);
ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti in lingua straniera;
rilasciare copie od estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali, salva sempre all'autorità presso cui se ne fa uso, la facoltà di richiedere l'esibizione degli originali.
Le dichiarazioni di cui al n. 2 non acquistano efficacia se non dal giorno in cui sono trascritte nell'apposito registro tenuto nella cancelleria della pretura competente. Per il deposito delle dichiarazioni stesse, si applica il disposto dell'art. 2 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.
La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5, e in quelli di deposito di atti pubblici di cui al n. 1. Detti atti, fatta eccezione di questi ultimi sono rilasciati dal notaro in originale.

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