Regio Decreto Legge del 1937 numero 1666 art. 10


I notari in esercizio i quali, a seguito di modificazione della tabella ai sensi dell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, occupino posti soppressi, sono iscritti di ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti del distretto cui appartengono lino a quando non conseguano il trasloco.
Se una sede notarile comprende più posti, alcuni o uno dei quali vengano soppressi, il provvedimento di soppressione va applicato a tutti gli effetti a cominciare dal notaro che abbia minore durata di esercizio nella sede medesima; e a parità di tale durata a cominciare dal notaro che abbia dalla nomina minore anzianità di esercizio effettivo.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai notari che occupano posti soppressi secondo la tabella approvata con regio decreto 26 aprile 1914, n. 421, e modificata con regio decreto 9 luglio 1926, n. 1268.

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