Il notaio pubblico ufficiale (art. 1 l.n.)




L'attribuzione al notaio della qualifica di "pubblico ufficiale" nota1 è effettuata dalla stessa legge notarile all'art. 1 l.n..
Ogni tentativo di ricostruire il contenuto delle funzioni demandate al notaio non può prescindere dalla definizione che viene espressamente proposta dall'art. 1 della legge professionale.
Tale assunto, però, deve essere integrato non solo dalle altre norme che funzionalmente precisano il contenuto dell'attività del notaio (art. 2 reg. not.; art. 1 R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666; T.U. emanato con D.P.R.445/00 "Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che ha sostituito la Legge 4 gennaio 1968, n. 15 ecc.), ma, come giustamente indicato da alcuni autori, da tutte le norme dell'ordinamento che, in qualche maniera, utilizzano la qualità di pubblico ufficiale del notaionota2.
Sinteticamente si può affermare che tra i momenti salienti dell'attività istituzionale del notaio devono riconoscersi l'attività di certificazione ai fini della pubblica fede, quello di depositario degli atti pubblici e delle scritture autenticate soggette a pubblicità immobiliare e commerciale nota3, nonchè di interprete del diritto nota4.
Il risultato dell'attività di documentazione del notaio generalmente è individuato nella redazione dell'atto pubblico e nell'autentica delle firme apposte alla sua presenza su scritture private.
In entrambi i casi, con ampiezza e contenuti diversi nota5, il risultato finale è l'atto pubblico, nel contenuto e con il valore di cui agli artt. 2699 e ss. cod. civ. (Cass. Civ. Sez. II, 571/00; Cass. Civ. Sez. II, 9567/99).

L'attività notarile può anche essere condotta in forma associata. Al di là di quanto prescrive l'art.82 l.n.,, ai sensi del quale sono permesse associazioni di notari, purché appartenenti un tempo allo stesso distretto notarile, poi di Corte d'Appello, indi anche a livello regionale per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali, va rilevato come anche all'ambito dei notai risulti applicabile la normativa in tema di società per l'esercizio di attività regolamentate nel sistema ordinistico ai sensi dell'art.10 della legge 12 novembre 2011 n.183, cui ha fatto seguito, invero in tempi non particolarmente solerti, il D.M. 8 febbraio 2013, n.34 inteso a conferire pratica attuazione alla predetta legge.
L'aspetto organizzativo dello studio possiede implicazioni anche a livello fiscale (si pensi all'IRAP, che colpisce i ricavi derivanti da attività produttiva, al netto dei corrispettivi assoggettati ad IVA: cfr. (Cass. Civ., Sez. V, 1723/2018).

Note

nota1

La qualità di pubblico ufficiale si collega alla definizione posta dall'art. 357 cod. pen., senza che per il notaio si possa in alcuna maniera parlare di incardinamento nell'ambito della pubblica amministrazione. Sotto questo profilo la parallela qualifica di libero professionista spiega il fatto che il compenso per l'operato del notaio sia corrisposto direttamente dal cliente. La speciale connessione con la funzione pubblica spiega tuttavia come la misura di tali onorari non fosse liberamente determinata, rinvenendo precisi limiti nelle tariffe appositamente elaborate da ciascun Consiglio notarile distrettuale. Il rispetto di queste tariffe possedeva una duplice valenza: esso doveva intendersi posto a tutela sia dei fruitori del servizio notarile, sia dei componenti dello stesso ordine professionale (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 26961/07 nonchè Cass. Civ., Sez. VI, 4721/12 in relazione alla condotta di illecita concorrenza operata per il tramite della riduzione sistematica degli onorari). Da questo punto di vista è stato in ogni caso rilevato come l'abolizione delle tariffe obbligatorie portata dal D.l. 223/06, art. 2 (c.d. "legge Bersani") convertito con Legge 248/06 non potrebbe, tra l'altro, sortire efficacia se non in relazione a prestazioni eseguite successivamente all'entrata in vigore della novella (Cass. Civ. Sez.III, 9878/08).In ogni caso la condotta in parola dovrebbe essere valutata secondo il principio tempus regit actum e non in base alla disciplina cronologicamente susseguente, ove più favorevole all'incolpato, non potendosi invocare un principio analogo a quello di cui al III comma dell'art.2 cod.pen. (Cass. Civ. Sez. III, 7274/08; Cass. Civ., Sez. II, 7016/2019. Pur tenuto conto dell'abolizione delle tariffe, costituisce comunque illecita concorrenza lo "spostamento" di parte dell'onorario sulla voce relativa alle anticipazioni allo scopo di far figurare un compenso minore (Cass. Civ., Sez. II, 24680/2018). Successivamente, pur dopo la c.d. "liberalizzazione" delle tariffe, è stata comunque posta la questione della prevalenza del principio di libera concorrenza rispetto al potere istruttorio e sanzionatorio dei Consigli notarili in relazione alle condotte, considerate scorrette, intese ad ottenere la concentrazione del lavoro nelle mani di pochi studi in esito all'adozione di politiche commerciali di riduzione delle tariffe. Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale, che ha dichiarato nammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 93-ter, comma 1-bis, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Corte Costituzionale, sent. n. 13/2019).
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nota2

Protettì-Di Zenzo, La legge notarile, 1981 p. 2."Il notaio ha qui una funzione eminentemente documentale e certificativa a tutela della pubblica fede, dell'esatta rappresentazione della volontà delle parti, della certezza di tutto quanto è stato detto ed è avvenuto in sua presenza."
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nota3

Girino, "Le funzioni del notaio" Riv. not., 1983.
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nota4

Per quanto attiene alla differenza sostanziale tra atto pubblico e scrittura privata autenticata, cfr. Casu, commento a Cass. Civ. Sez. II, 6018/99 , su Riv. Not., 2/2000, pp. 449 e ss..
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nota5

Va ricordato che la definizione di atto pubblico che il codice civile propone, nell'ambito della "prova documentale", fa riferimento ad un documento, redatto nel rispetto delle prescritte formalità, da parte del notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, con l'obiettivo di far acquisire a tale documento piena fede pubblica. Cfr. Commento a Cass. Civ. Sez. I, 12099/98 , in Riv. Not., 5/2000, p. 1263.
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Guide operative pratiche


Bibliografia

  • GIRINO, Le funzioni del notaio, Riv. not., 1983
  • PROTETTI'-DI ZENZO, La legge notarile: commento con dottrina e giurisprudenza delle leggi notarili, Milano, 1995

Prassi collegate

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  • Quesito n. 270-2015/T, Inizio attività – dichiarazione ex art. 35 del d.p.r. n. 633/1972
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  • Quesito n. 8-2014/D, Studio di Notaio cessato rilevato da un collega in esercizio
  • Quesiti nn. 279-2013/I-E e 304-2013/I-E, Attività delegate e associazione fra notai e altri professionisti
  • La fatturazione delle prestazioni notarili alla luce dei chiarimenti dell’agenzia delle entrate
  • Risoluzione N. 1/E, Articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972 – Chiarimenti in materia di numerazione delle fatture
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  • Consiglio di Stato del 2012 numero 4832 (05/07/2012)
  • Adempimento unico e mediazione tributaria
  • Quesito n. 218-2011/I, Partecipazione a società di associazione fra notai ex art. 82 ln
  • Decreto Ministero degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011
  • Uffici consolari italiani in austria, belgio, francia, germania e lettonia - cessazione delle funzioni notarili finora svolte
  • Studio n. 8-2011/T, Prestazioni notarili per soggetti residenti all’estero: profili iva a seguito delle modifiche al regime di territorialità
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  • Studio n. 183-2007/T, L'indennità per la cessazione dalle funzioni notarili: disciplina fiscale e dubbi di costituzionalità
  • Quesito n. 117-2007/T, In tema disomme versate al fondo di garanzia di cui all'art. 21 della legge notarile, trattamento fiscale
  • L’esecuzione delle prestazioni notarili secondo sistematici comportamenti frettolosi e compiacenti non integra l’ipotesi d’illecita concorrenza
  • Quesito in tema di ufficio secondario
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