Regio Decreto Legge del 1937 numero 1666 art. 14


abrogato
[1. Fermo il disposto dell'art. 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è vietato al notaro di fare concorrenza ai colleghi servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami, di pubblicità, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile.
2. Fermo il disposto dell'art. 26 della legge anzidetta, è vietato inoltre al notaro di esercitare le sue funzioni, malgrado ne sia richiesto, nei giorni festivi e nei giorni di mercato in altra sede notarile alla quale siano assegnati non più di due posti, qualora il titolare o uno dei titolari vi abbia permanente dimora. Questo divieto non si applica agli atti di ultima volontà né quando ostino per il titolare o i titolari suddetti motivi di incompatibilità o impedimenti derivanti da malattia, congedo, sospensione, inabilitazione, ed interdizione.
3. Il notaro che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti è punito a norme del citato art. 147].
(Articolo così sostituito dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2358 e poi abrogato dall'art. 52, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249)

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