Regio Decreto Legge del 1937 numero 1666 art. 6


Nel caso di ricostituzione di un archivio notarile distrettuale, l'archivio notarile che ne custodisce gli atti dovrà ad esso versarli, purché la circoscrizione del distretto per il quale l'archivio ricostituito è competente sia la stessa che al tempo della soppressione.
Se invece la circoscrizione sia diversa, il versamento può essere disposto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, che indicherà quali atti dovranno esserne oggetto.
Uguale facoltà spetta al Ministro per gli atti ricevuti dopo la data della soppressione e versati agli archivi competenti dai notari venuti a cessare nelle sedi del distretto poi ricostituito.

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