Regio Decreto Legge del 1937 numero 1666 art. 8


I comuni non provvisti di notaro, nei quali, tenuto conto della popolazione, della quantità degli affari e di altre speciali circostanze, si riconoscesse la necessità di assistenza notarile, possono con regio decreto, sentito il parere del consiglio notarile e della corte d'appello, essere aggregati, a detto effetto, ad altro vicino comune sede di notaro. Con le stesse modalità il decreto può essere modificato o revocato.
I pareri anzidetti non sono necessari quando i provvedimenti abbiano luogo contemporaneamente a modificazioni della tabella ai sensi dell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Nel caso di aggregazione, al notaro della sede, o ad uno dei notari se ve ne siano assegnati più, sarà fatto obbligo di prestare assistenza nei comuni aggregati in determinati giorni ed ore con provvedimento del presidente della corte d'appello, previo parere del consiglio notarile.
Se un comune sede notarile abbia frazioni non provviste di un notaro, si può per ciascuna frazione, con provvedimento del presidente della corte d'appello e nei modi indicati nel capoverso precedente, fare obbligo al notaro o ad uno dei notari del comune di prestarvi assistenza.
In questi casi agli effetti dell'art. 22 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, si considera che il notaro abbia il proprio studio nel comune o nella frazione di comune in cui deve prestare assistenza, per gli atti ivi compiuti nel periodo di assistenza, ed anche per gli atti compiuti al di fuori di questo periodo se il notaro ha ivi la propria residenza.

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