Regio Decreto Legge del 1937 numero 1666 art. 9


Il provvedimento del presidente della corte d'appello di cui agli artt. 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 8 del presente decreto, può essere in ogni tempo modificato, sentito il consiglio notarile, per motivi di pubblico servizio dallo stesso presidente o dal Ministro per la grazia e giustizia.
In ogni caso i giorni di assistenza non possono essere fissati in numero minore di due per settimana per la sede assegnata e di uno per ogni quindici giorni per ciascun comune o frazione di comune di cui all'art. 8.
I giorni di assistenza non possono essere immediatamente consecutivi gli uni agli altri quando siano fissati nel numero minimo di cui al comma precedente.

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