Regio Decreto Legge del 1937 numero 1666 art. 3


Con decreti reali, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto coi Ministri interessati, può essere disposto il deposito negli archivi notarili distrettuali degli originali delle convenzioni stipulate nei casi preveduti dalla legge da persone diverse dai notari.
Con le stesse modalità possono essere revocate le autorizzazioni ad esercitare funzioni notarili per determinati atti concesse da leggi speciali a persone diverse dai notari, fatte salve quelle attribuite ai funzionari dello Stato e delle sue aziende autonome, delle province, dei comuni e del governatorato di Roma ( Ora, Comune di Roma), per gli atti che interessano le rispettive amministrazioni.
In relazione a tali revoche con gli stessi decreti possono essere stabilite riduzioni degli onorari e dei diritti notarili.

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