Ordinariamente il testamento olografo viene conservato dal testatore presso di sè, spesso con l'indicazione manifestata a taluno dei beneficiati del luogo ove agevolmente reperirlo. E' tuttavia evidente che questa situazione presenti rischi di dispersione o di indebita sottrazione.
La scheda testamentaria può, proprio allo scopo di evitare i detti inconvenienti, essere depositata presso il notaio (al pari di qualsivoglia scrittura privata),
il quale procederà alla redazione di apposito verbale, alla irrinunziabile presenza di testimoni (cfr. art.1, n.1 e ultimo comma R.D.l. 14 luglio 1937,
n.1666 )
nota1.
Tale deposito, a differenza di quello che contraddistingue in maniera necessaria il testamento segreto, il quale consta di una inscindibile duplicità di elementi (cfr. l'art.
604 cod.civ. ) ha unicamente la finalità di preservare e custodire meglio la scheda, ma non è in grado di sortire alcuna speciale efficacia giuridica
nota2. Inversamente neppure l'eventuale ritiro del testamento olografo risulta produttivo di specifici effetti: a differenza di quanto si può dire per il testamento segreto, il cui ritiro vale come revoca (art.
608 cod. civ., salva la valenza del testamento segreto che ne abbia i requisiti quale testamento olografo) l'analogo atto che riguardi la scheda olografa non determina alcuna conseguenza circa la validità e l'attitudine a produrre effetti di essa
nota3.
Note
nota1
Assai più diffuso è l'uso di affidare fiduciariamente ad un professionista il documento che incarta le ultime volontà affinchè venga diligentemente conservato. E' chiaro che l'affidamento di un siffatto incarico ad un notaio non lo vede investito di alcuna funzione pubblica, dovendo egli essere del tutto parificato a qualsiasi altro soggetto che goda della fiducia del testatore.
top1nota2
Analogamente Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2000, p.879.
top2nota3
Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 2002, p.456.
top3Bibliografia
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
- PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
Formulari clausole contrattuali
Prassi collegate
- Quesito n. 568-2011/C, Ufficio secondario e deposito del testamento olografo