Il notaio pubblico ufficiale delegato




La qualifica di pubblico ufficiale,
con la facoltà di ricevere atti pubblici ai sensi degli artt. 2699 e ss. cod. civ., è attribuita al notaio dallo Stato nota1, come accade anche per tutte le altre figure di pubblico ufficiale presenti nel nostro ordinamento nota2 .

Si può affermare che la primaria funzione notarile nota3, quella di pubblico certificatore, è un'attività delegata (Appello di Milano, 23/03/1995 ), che si manifesta, tra l'altro, nella possibilità di utilizzare il sigillo che riporta lo stemma della Repubblica nota4. Che è resa evidente dal fatto che il notaio ha una precisa e invalicabile competenza territoriale. Che il suo è sempre un ministero obbligatorio - su richiesta di parte - salvo i casi di divieto di legge, ecc..

La qualità di pubblico certificatore del notaio, è sostanziata dalle norme che delimitano la sua competenza funzionale nota5.

Il riferimento, anzitutto, è nei confronti:
  • dell'art. 1 della legge notarile, anche per quanto precisato nel suo ultimo comma. Come appare evidente si tratta delle funzioni essenziali e proprie del notaio (tra le quali non secondaria è quella di rilasciare copia degli atti ricevuti, la cui disciplina tributaria potrebbe anche essere difforme rispetto a quella dell'originale quanto al bollo: cfr. Cass. Civ. Sez.V, 11479/2014).
  • dell'art. 2 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326;
  • dell'art. 1 del R.D.L. 14 luglio 1937 n.1666,
  • del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che, tra l'altro, ha sostituito la Legge 15 del 1968 ;
  • delle norme del codice civile che invocano espressamente la qualificata presenza del notaio, o che - attraverso la necessità dell'atto pubblico - ne richiamano il risultato documentalenota6 .

Che sia l'interpretazione di una competenza di natura pubblicistica, è indirettamente confermato dal contenuto dell'art. 27 l.n., che nel definire l'attività del notaio "ministero", precisa che il soggetto notaio non ha una mera facoltà nel dare luogo - ove richiesto - alla sua attività professionale, ma incombe su tale pubblico ufficiale un obbligo di esercitare la sua funzione, senza alcuna evidente possibilità di ingiustificato rifiuto.

Sotto questo aspetto la pur presente componente professionale dell'attività del notaio, assume una consistenza del tutto marginale.

Note

nota1

Cfr. Casu, Funzione notarile e controllo di legalità, Riv. Not., 1998, p. 582 "In sintesi si può affermare che: - se lo Stato delega una funzione pubblica certificativa, il cui scopo è quello di dare certezza alla contrattazione privata, non si può certamente affermare che detta funzione pubblica possa essere utilizzata non a vantaggio, ma contro l'ordinamento giuridico, cioè per assecondare fini privatistici che si pongono in conflitto con l'ordinamento stesso.".
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nota2

Per poter essere qualificato come pubblico ufficiale il candidato notaio deve superare la prova selettiva che si conclude con la nomina con decreto del Capo dello Stato, con la consegna del tabellione e l'assegnazione alla sede, che determinerà la sua competenza territoriale.In tema di accesso al concorso per conseguire la nomina a notaio cfr. l'art. 5 l.n., come novellato dall'art. 6 della Legge 31 ottobre 2003, n. 306e dall'art.1 del D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 166 .Delicato è altresì il discrimine di competenza rispetto ad altri pubblici ufficiali dotati di poteri certificatori.Cfr. ad esempio il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", che all'art. 97, IV comma , lett. c), stabilisce in maniera netta quale sia la competenza dei Segretari comunali a rogare contratti, ponendo come unico limite che l'ente sia parte del contratto. Mentre la competenza dello stesso funzionario ad autenticare le scritture private ed atti unilaterali, è riconosciuta ogni volta vi sia un interesse dell'ente. Fuori da tale ambito il Segretario comunale non avrà alcuna competenza a ricevere contratti o ad autenticare scritture private, attribuendo loro il valore previsto dal codice civile, artt. 2699 e ss..Analogo discorso vale per i funzionari consolari, i cui poteri sono individuati ed attribuiti dal D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, artt. 2 e 19 .
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nota3

Che si somma alla funzione di depositario e di soggetto abilitato a rilasciare copie, estratti e certificati. Cfr. ST. CNN 16 maggio 1995.
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nota4

All'attività funzionale del notaio è applicabile l'art. 341 cod.pen. in tema di oltraggio a pubblico ufficiale: Interpretazione confermata da quanto previsto dall'art. 53 reg.not. in base al quale il notaio - ove ingiuriato nell'esercizio delle sue funzioni - può anche richiedere l'assistenza della forza pubblica.
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nota5

Tondo, Documentazione notarile di dichiarazioni testimoniali in Vita Notarile, 1/2000, p. 118:"Sembrerebbe potersi obiettare, per quanto qui interessa, che le citate norme, col determinare il ruolo preminente del notaio per la formazione di documenti pubblici (art. 2699 cod. civ. ) e la corrispondente portata probatoria (art. 2700 cod. civ. ), valgono sì a presupporvi (o enunciarvi) la competenza notarile siccome primaria, a fronte cioè di qualunque altro ufficiale autorizzato, ma, tuttavia, sempre quale competenza che, lungi dall'essere già data in termini assolutamente generali, va poi e anche determinata, per lo stesso notaio come per gli altri ufficiali, a stregua delle norme che, per l'uno e gli altri operatori, vi sono specificamente regolative".
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nota6

Boero, La legge notarile commentata, Torino, 1993 in relazione alle competenze notarili, parla di atto pubblici fidefacienti negoziali e non; atti non fidefacienti; atti processuali.
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Prassi collegate

  • Quesito n. 4-2016/C, Pratica notarile e contestuale svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. 69/2013
  • Quesito n. 19-2015/C, In tema di pratica notarile e tirocinio preso gli uffici giudiziari (ex art. 73 del d.l. 69/29013)
  • Quesito n. 54-2014/C, questione sulla possibilità di interrompere per brevi periodi il tirocinio obbligatorio ex art. 5 n. 6-bis ln
  • Studio n. 6-2011/E, I diversi possibili ruoli nel notaio nella fase di liquidazione della nuova procedura fallimentare
  • Quesito n. 197-2010/I, Fallimento: procedure competitive e intervento del notaio
  • Quesito n. 85-2006/T, Copia conforme ex art. 1 R.D. n. 1666/1937, originale non registrato e obblighi del notaio

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