Cass. civile, sez. II del 2022 numero 32855 (08/11/2022)



L'art. 458 cod. civ., nel disciplinare il divieto dei patti successori, dispone testualmente che "è del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi" (cd. patto successorio dispositivo). Il divieto si spiega col fatto che, vincolando il de cuius, i patti successori gli toglierebbero quella libertà di disporre che la legge riconosce ad ogni persona fino al momento della morte (secondo un antico brocardo, "ambulatoria est voluntas testanti usque ad vitae supremum exitum").
È per questo che l'ordinamento riconosce ad ognuno la libertà di disporre delle proprie sostanze mediante quel negozio unilaterale, non recettizio, che è il "testamento" (art. 587 cod.civ.); e garantisce la revocabilità e modificabilità del testamento in ogni tempo, stabilendo espressamente che "Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà revocare o mutare le disposizioni testamentarie", aggiungendo che "ogni clausola o condizione contraria non ha effetto" (art. 679 cod.civ.).
Ai sensi del I comma dell'art. 458 cod.civ., seconda parte, sono patti successori le convenzioni che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano, così, sorgere un vincolo iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento. Per stabilire, quindi, se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 cod.civ., occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità comprese nella futura successione; 3) se i disponenti abbiano contrattato o stipulato come aventi diritto alla successione stessa; 4) se l'assetto negoziale convenuto debba aver luogo "mortis causa".

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