Conoscenza delle cause di invalidità (responsabilità precontrattuale)



L'art. 1338 cod.civ. prevede un caso specifico di responsabilità precontrattuale. La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da quest'ultima risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, al dolo o alla colpa del responsabile deve contrapporsi una condotta incolpevole dell'altra nota1.

Nel caso in esame la violazione della correttezza non si estrinseca in un comportamento semplicemente arbitrario o non conforme a lealtà, ma in una condotta connotata da un grado di antigiuridicità più intenso. Non soltanto viene sottaciuta una causa che può condurre all'invalidità del contratto, ma si giunge al perfezionamento del medesimo.

E' palese che, per potersi parlare di condotta incolpevole dell'altro contraente, la causa di invalidità non deve dipendere dalla violazione di norme imperative, la cui portata deve comunque essere conosciuta da chiunque (Cass. Civ. Sez. III, 6337/98 ) nota2.

Secondo l'opinione prevalente nota3 la norma si riferisce non soltanto alle cause che originano nullità o annullabilità, bensì anche una semplice inettitudine dell'atto a sortire effetti (si pensi alla mancanza di una licenza amministrativa indispensabile per gestire l'azienda oggetto di cessione, alla vendita del bene appartenente alla comunione legale dei beni in difetto del consenso dell'altro coniuge che l'alienante sa esser contrario alla cessione, alla vendita da parte di un Comune di un terreno che appartiene al territorio demaniale (Cass. Civ. Sez. II, 8778/94 ).

Talvolta occorre stare attenti a distinguere la responsabilità precontrattuale da quella avente natura contrattuale. La conclusione del contratto ad opera del falsus procurator che, in difetto di poteri rappresentativi, non risulta impegnativo per il soggetto asseritamente rappresentato, è fonte di una responsabilità riconducibile alla prima specie nota4. Il perfezionamento di un contratto nel quale un soggetto vendesse invece un bene altrui come proprio, pattuizione che evidentemente non può conseguire effetti traslativi della proprietà, costituisce inadempimento e genera una responsabilità contrattuale.

La cosa non è irrilevante: il danno causato all'altra parte nell'ambito della responsabilità precontrattuale sarebbe infatti risarcito soltanto nei limiti dell'interesse negativo nota5.

Note

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V. Messineo, Il contratto in genere, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1973, p.363.
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Analogalmente in dottrina Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.596; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.520.
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Tra gli altri Roppo, Il contratto, in Trattato dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2001, p.183; Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, pp.164 e 171; Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p.222; Carresi, Il contratto, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1987, p.715. Puntualizza Benatti, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.509, come "non abbia più alcun senso discutere quale sia il concetto di invalidità contenuto nell'art. 1338 e se rientri nella previsione di detta norma anche l'obbligo di comunicare l'inesistenza del contratto, l'esistenza di cause di inefficacia....Comunque si interpreti l'art. 1338, le ipotesi di comportamento scorretto in contrahendo che non sono fatte rientrare nell'ambito dell'art. 1388, inevitabilmente ricadono sotto la disciplina dell'art. 1337". Negli stessi termini Ricciuto, La formazione progressiva del contratto, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.223.
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Così Rovelli, La responsabilità precontrattuale, in Trattato dir. priv., diretto da Bessone, vol. XIII, Torino, 2000, p.338 e ss.; Bianca, cit., p.115.
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nota5

nota5

Cfr. Torrente, cit., p.521.
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Bibliografia

  • BENATTI, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • CARRESI, Il contratto, Milano, Tratt. dir.civ. dir da Cicu-Messineo cont. Mengoni, 1987
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972
  • RICCIUTO, La formazione progressiva del contratto, Torino, I contratti in generale, 1999
  • ROPPO, Il contratto, Milano, Tratt.dir.priv.Iudica Zatti, 2001
  • ROVELLI, La responsabilità contrattuale, Torino, Trattato dir.priv.dir.da Bessone, XIII, 2000
  • SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari, Dei requisiti del contratto (Artt. 1321-1352), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1970

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