Durata del contratto di affiliazione commerciale (franchising)



Il franchising è essenzialmente un contratto di durata, nel senso che viene necessariamente ad istituire un rapporto qualificato da una serie di condotte funzionali a consentire all'affiliato (o franchisee ) di attuare il comportamento prefissato nell'accordo in dipendenza della speciale prestazione pattuita (fornitura di merce, di servizi, etc.).

Dal punto di vista economico si può inoltre osservare come la durata deve essere sufficiente a rendere redditizi gli investimenti che il franchisee ha dovuto affrontare, dovendo essere proporzionata alla necessità di ammortizzare gli investimenti effettuati nota1 . In genere l'arco cronologico di vigenza del contratto viene stabilito dalle parti in un lasso di tempo apprezzabile: per lo più esso varia da un minimo di tre/cinque anni ad un massimo di nove.

Ciò premesso, occorre rilevare come l'art.3 della l. 129/2004 ha sancito normativamente la fondatezza di questa esigenza. Al n.3 della detta norma viene espressamente previsto che, nell'ipotesi in cui il contratto di affiliazione commerciale sia a tempo indeterminato, l'affiliante dovrà comunque garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e comunque non inferiore a tre anni. Viene fatta salva l'eventualità in cui la risoluzione anticipata abbia luogo in relazione all'inadempimento di una delle parti.

Discussa era la configurabilità di un rinnovo tacito del contratto. Secondo un'interpretazione nota2, essa avrebbe costituito addirittura la regola, palesandosi vantaggiosa per entrambe le parti. In esito all'entrata in vigore della novella del 2004, ai sensi della lettera g) del n.4 dell'art.3 della l. 129/2004 occorre che dal tenore scritto del contratto di affiliazione risultino le condizioni di rinnovo, di risoluzione e di eventuale cessione del contratto stesso. Non si daranno dunque più dubbi in proposito: sarà sufficiente far riferimento alla clausola contrattuale che, in quanto contenuto necessario dell'accordo, non potrà fare difetto.

nota1

Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.280.top1

nota

Note

nota2

Frignani, Factoring, leasing, franchising, venture capital, leveraged buy-out, hardship clause, countertrade, cash and carry, merchandising, know-how, securization, Torino, 1996, p.318. In particolare il rinnovo tacito verrebbe incontro all'esigenza di stabilità del franchisor, per il quale qualsiasi mutamento del concessionario produrrebbe disorientamento quantomeno di una parte della clientela. Nella prassi si registra tuttavia frequentemente l'espressa previsione contrattuale della clausola di rinnovo tacito del rapporto, in mancanza di una disdetta comunicata entro determinati termini di preavviso.
top2

Bibliografia

  • FRIGNANI, Factoring,leasing,franchising,venture capital,leveraged buy-out, Torino, 1996
  • LUMINOSO, Contratti di alienazione, di godimento, di credito, Milano, I contratti tipici ed atipici, 1995

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