Responsabilità precontrattuale: casistica




Fonte principe di responsabilità contrattuale è la violazione del precetto fondamentale di cui all'art. 1337 cod. civ. , che prevede l'obbligo di comportarsi secondo buona fede.

Una specificazione di tale precetto è la regola di non abbandonare senza giustificazione una trattativa ben incanalata verso la conclusione del contratto.

L'art. 1338 cod. civ. prevede un'ipotesi peculiare di reponsabilità precontrattuale, sanzionando la condotta di colui che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non l'abbia comunicata all'altra parte che invece abbia incolpevolmente confidato nella validità dell'atto.

Considereremo altresì il comportamento di un soggetto che abbia impedito, facendo uso di violenza o di dolo, il perfezionamento di un accordo negoziale che altrimenti sarebbe stato concluso.

Non sarà inoltre ininfluente analizzare l'art. 6 della Legge 6 maggio 2004, n. 129 che ha introdotto in materia di affiliazione commerciale (c.d. franchising) importanti specificazioni espressamente attinenti le obbligazioni precontrattuali di comportamento che, stante la peculiare natura del contratto, assumono una specifica e pregnante rilevanza.

Da ultimo il c.d. Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 come modificato dal D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79), ha introdotto una notevole serie di obblighi di informazione dal contenuto assai specifico (cfr. l'art. 71 dettato in tema di vendita di "multiproprietà").

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