Disciplina del contratto di affiliazione commerciale (franchising)



Con la legge 6 maggio 2004, n. 129 è stata introdotta una disciplina organica del contratto di affiliazione commerciale (c.d. franchising). L'art.2 del detto provvedimento normativo ne chiarisce l'ambito operativo : le relative disposizioni si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale un'impresa concede all'altra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un'affiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonché al contratto con il quale l'affiliato, in un'area di sua disponibilità, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dell'attività commerciale riconducibile alla tipologia in parola. Con tutta evidenza ci troviamo di fronte ad un rapporto assai simile a quello di subfornitura e di sub-subfornitura (cfr. artt. 1 e 4 della legge 18 giugno 1998, n. 192).

In esito all'intervento normativo (ciò che non si poteva dire con riferimento al regolamento CEE n. 4087/88) si è finalmente provveduto a dare una definizione ed una disciplina al contratto di affiliazione commerciale (c.d. franchising) nota1. Esamineremo partitamente gli aspetti definitori, i presupposti, le obbligazioni delle parti, gli aspetti connessi alla durata, allo scioglimento, all'eventuale invalidità ed alla conciliazione facoltativa siccome introdotti dalla novella. Pure in esito all'entrata in vigore di questa non si può dire che ogni aspetto sia compiutamente regolato.

Si prospetta così ancora la possibilità di individuare norme relative a figure affini alla negoziazione in esame di cui si potrebbe sostenere la praticabilità di un'applicazione, quantomeno in via analogica. Tra gli interpreti, ad esempio (sia pure nel tempo precedente la novella del 2004 ), è stato sostenuto che la stretta affinità esistente tra il contratto di franchising (di tipo distributivo) e la concessione di vendita porterebbe a ritenere che quest'ultima costituisca una sorta di antecedente del contratto di franchising nota2 o addirittura che quest'ultimo rappresenti una "versione aggiornata", il naturale sviluppo della prima nota3 .

Ne seguirebbe l'applicabilità delle norme sulla concessione di vendita anche alla negoziazione in esame nota4. E' tuttavia preferibile ritenere che le peculiarità dell'affiliazione commerciale (o franchising) ne facciano oggi un contratto tipico, dotato di una propria spiccata autonomia dalla concessione di vendita nota5. Mentre infatti nel franchising l'affiliato è obbligato ad esporre le insegne e gli altri segni distintivi dell'affiliante, analogo obbligo non sussiste per il concessionario di vendita, il quale può usare anche segni distintivi propri, non essendo vincolato a tenere condotte predeterminate dal concedente. Si aggiunga che l'ambito operativo del franchising appare ben più vasto, essendo caratterizzato anche dall'offerta di servizi. Tutto ciò portava ad affermare, anche prima del 2004, la non riconducibilità del contratto di franchising ad un preesistente tipo legale, ma non esclude certo che le affinità funzionali riscontrabili di volta in volta nei singoli casi concreti con figure contrattuali tipicamente previste possano indurre l'interprete a ritenere applicabili in via analogica le normative proprie di queste fattispecie nota6. Si sottolinea perciò la complessità e la duttilità funzionale del franchising, nel quale ben possono confluire prestazioni tipiche di rapporti quali ad esempio la somministrazione, l'appalto di servizi, la vendita, la locazione, l'affitto o il comodato nota7. Data inoltre la strumentalità della trasmissione, ad opera del franchisor, delle facoltà inerenti diritti immateriali, ciò che si palesa necessario per la configurazione del contratto di franchising nota8, si renderanno applicabili le norme tipiche in tema di trasferimento di brevetti, di know-how, dell'utilizzo dell'insegna, del marchio e degli altri segni distintivi della impresa nota9.

Occorre inoltre precisare che l'applicazione della normativa legale fin qui individuata si pone come residuale rispetto alla disciplina convenzionalmente determinata dai privati nell'estrinsecazione dell'autonomia negoziale ai medesimi riconosciuta. Il tutto, ovviamente, fatto salvo il rispetto dei limiti posti dall'ordinamento, limiti attualmente piuttosto stringenti dato il modo di disporre di non poche tra le norme portate dalla legge 129/2004 .

Infine va riferito che l'art. 9 della legge in esame estende le disposizioni dalla stessa portate a tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa. Gli accordi conclusi nel tempo antecedente alla data di entrata in vigore della legge devono essere resi conformi alle prescrizioni afferenti la forma ed il contenuto (cfr. l'art.3 della legge).

Note

nota1

Il citato regolamento si era infatti limitato a dettare le condizioni ai fini dell'esenzione dal divieto degli accordi restrittivi della concorrenza di cui all'art. 85, par. 1, Trattato CE, assicurando unitarietà alla figura del franchising soltanto nelle due varianti di distribuzione e di servizi. Le disposizioni risultavano peraltro scadute per decorrenza del termine finale di efficacia (indicato per il 31 dicembre 1999).
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nota2

Frignani, Factoring, leasing, franchising, venture capital, leveraged buy-out, hardship clause, countertrade, cash and carry, merchandising, know-how, securization, Torino, 1996, p. 246.
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nota3

Zanelli, Il franchising, in Tratt. dir. priv., dir. da Rescigno, vol. II, Torino, 2000, p. 146.
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nota4

Pardolesi, voce Contratti di distribuzione, in Enc. giur. Treccani, 1988, p. 5.
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nota5

Cfr. nel senso dell'autonomia, nel tempo antecedente la novellazione del 2004, De Nova, Nuovi contratti, Torino, 1990, p. 152; Cartella, voce Concessione di vendita. Franchising, in Enc. dir., Aggiornamento, vol. I, 1997, p. 353. In particolare, rispetto alla mera concessione di vendita, il rapporto giuridico instauratosi con il franchising sarebbe più intenso e tale da ingenerare presso i terzi l'affidamento di trattare con un unico soggetto che opera sul territorio attraverso vari rivenditori. Si viene così a giustificare la possibilità che un consumatore danneggiato (dall'attività del franchisee) possa agire direttamente nei confronti del franchisor, purchè tale affidamento risulti incolpevole (ordinanza Trib. di Crema, 23/11/1994 ).
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nota6

Cagnasso, Le concessioni di vendita, problemi di qualificazione, Milano, 1983, p.80; De Nova, cit., p. 157.
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nota7

Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p. 283.
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nota8

Si ritiene che detta trasmissione costituisca elemento essenziale di questo contratto: cfr.Zanelli, voce Franchising, in N.sso Dig.it., App. IV, 1982, p. 889.
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nota9

Frignani, cit., p. 319.
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Bibliografia

  • CAGNASSO, Le concessioni di vendita,problemi di qualificazione, Milano, 1983
  • CARTELLA, voce Concessioni di vendita. Franchising, Enc. Dir., I, 1997
  • DE NOVA, Nuovi contratti, Torino, 1990
  • FRIGNANI, Factoring,leasing,franchising,venture capital,leveraged buy-out, Torino, 1996
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • PARDOLESI, voce Contratti di distribuzione, Enc. giur. Treccani, 1988
  • ZANELLI, Il franchising, Torino, Tratt. dir. priv. dir. da Rescigno, II, 2000
  • ZANELLI, voce Franchising, N.sso Dig. it., App.IV, 1982

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