Recesso ingiustificato dalle trattative (responsabilità precontrattuale)


L'ingiustificato recesso relativamente ad una trattativa giunta ad un certo stadio di maturazione configura una delle ipotesi tipiche di responsabilità precontrattuale.

Il recesso (in senso atecnico) o meglio la rottura delle trattative può essere considerata ingiustificata ogniqualvolta il soggetto abbandona senza un valido motivo le fasi di negoziazione già avviate e giunte ad un punto le da determinare l'altra parte a confidare razionalmente nella conclusione dell'accordo (Cass. Civ. Sez. II, 5830/99 ; Cass. Civ. Sez. I, 176/87 ). In questo senso può essere rilevante considerare le intese che si siano concretizzate in minute o puntuazioni, alla cui stregua valutare il susseguente contegno sleale (Tribunale di Monza, 22 agosto 2007). Non sarebbe comunque permesso il ricorso a prove testimoniali per dar conto di patti aggiunti o contrari (art. 2722 cod. civ.) rispetto a tali documenti (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15873/2019).

Deve a questo proposito esser chiarito un concetto fondamentale: l'aver portato le trattative fino ad un certo punto non obbliga la parte a stipulare il contratto nota1. Non esiste cioè un'obbligazione in ordine alla stipulazione dell'accordo quale presupposto dell'insorgenza della responsabilità precontrattuale. E' stato a tal proposito osservato nota2 che, se così fosse, non tanto si dovrebbe parlare dell'istituto in esame, quanto di vero e proprio inadempimento, come accade appunto in tutti i casi in cui viene violato un obbligo di contrattare.

E' palese che, nel tempo precedente la conclusione del contratto, le parti sono assolutamente libere di revocare proposta ed accettazione secondo le regole che valgono a disciplinare (art. 1328 cod. civ. ) il momento perfezionativo del contratto.

L'intavolare trattative e, soprattutto, il portarle avanti e poi farle cadere senza un motivo, invece, è contrario alle regole della buona fede (oggettiva) e della correttezza.

In questi casi la responsabilità (precontrattuale) del soggetto discende dalla condotta dolosa o anche semplicemente colposa di costui, che suscita nella controparte un affidamento circa la probabile conclusione dell'affare.

In questo senso il dolo deve ravvisarsi nella condotta di colui che conosce a priori che non concluderà il contratto (es.: si serve della trattativa per farsi predisporre preventivi di lavorazione allo scopo di spuntare un prezzo migliore presso un altro fornitore) nota3.

La colpa è evidente in tutte quelle ipotesi in cui il soggetto conduce trattative che poi non può portare avanti perchè, ad esempio, importano l'assunzione di impegni superiori alle proprie possibilità economiche ovvero perchè intraprese per semplice capriccio nota4.

Qual è il limite al di là del quale si deve reputare sussistente un affidamento meritevole di tutela nel soggetto con il quale intercorrono le trattative?

Si tratta di una questione di fatto, da sindacare di volta in volta. Pur essendo importante, non è essenziale il numero dei contatti tra le parti e la durata di questi (Cass. Civ. Sez. II, 6629/86).
E' invece rilevante che siano stati presi in considerazione tutti gli elementi essenziali della stipulazione (Cass. Civ. Sez. II, 5492/82 ) nota5. Quello che conta è, in definitiva, che il comportamento del soggetto sia stato tale da ingenerare nell'altro il convincimento che il contratto sarebbe stato stipulato (Cass. Civ. Sez. I, 4448/76 ) nota6. Ci si può domandare se l'assenza della titolarità della proprietà in capo al soggetto che abbia trattato la costituzione di un diritto sulla stessa, trattativa poi abbandonata, possa essere considerato come soggetto passivamente legittimato in ordine all'azione risarcitoria. Si pensi alla posizione dell'utilizzatore di un bene immobile condotto in leasing. Al quesito è stata data risposta affermativa, essendosi rilevato come la posizione giuridica dell'utilizzatore possa essere ricondotta a quella del c.d."utilista" (Cass. Civ., Sez. III, 3362/2014).

Ad una forma di responsabilità precontrattuale può essere riportata la necessità che il proponente indennizzi, ex I comma art. 1328 cod. civ. , l'oblato che in buona fede abbia intrapreso l'esecuzione del contratto prima di aver avuto notizia della revoca della proposta da parte del primo nota7.

Note

nota1

V. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 519.
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nota2

Così Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 168.
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nota3

Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato , Napoli, 1996, p. 823, che qualifica questa ipotesi come trattative non serie.
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nota4

Si veda Bianca, op.cit., p. 168.
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nota5

Cfr. Roppo, Il contratto, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2001, p. 181.
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nota6

Rovelli, La responsabilità precontrattuale, in Tratt. dir. priv., diretto da Bessone, vol. XIII, Torino, 2000, p. 242.
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nota7

De Cupis, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, Milano, 1946, p. 54. L'opinione maggioritaria in dottrina è tuttavia contraria ad includere questa ipotesi nella responsabilità precontrattuale. Si preferisce inquadrare la fattispecie nella categoria eccezionale degli atti leciti dannosi comportanti l'obbligo, per l'agente, di indennizzo anzichè di risarcimento del danno (cfr. Rovelli, op.cit., p. 272; Benatti, La responsabilità precontrattuale, Milano, 1963, p. 75; Ricciuto, La formazione progressiva del contratto, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999 p. 222).
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Bibliografia

  • BENATTI, La responsabilità precontrattuale, Milano, 1963
  • DE CUPIS, Il danno.Teoria generale della res.civile, Milano, 1966
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • RICCIUTO, La formazione progressiva del contratto, Torino, I contratti in generale, 1999
  • ROPPO, Il contratto, Milano, Tratt.dir.priv.Iudica Zatti, 2001
  • ROVELLI, Responsabilità precontrattuale in caso di mancata conclusione del contratto, Torino, Tratt.dir.priv., 2000

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