Conciliazione facoltativa (affiliazione commerciale o franchising)




Secondo il modo di disporre dell'art. 7 della legge 6 maggio 2004 n.129, relativamente alle controversie riguardanti i contratti di affiliazione commerciale "le parti possono convenire che, prima di adire l'autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'affiliato". La norma introduce la mera facoltà di introduzione nei patti che disciplinano il contratto di franchising di apposita clausola avente una valenza in qualche misura predeterminata. In tal caso è previsto che al procedimento di conciliazione si applichino, sia pure previa valutazione di compatibilità, le disposizioni di cui agli artt. 38 , 39 e 40 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e successive modificazioni (vale a dire la normativa introduttiva della riforma del diritto societario). La natura facoltativa della conciliazione non toglie che, come palesato dal tenore della disposizione, una volta introdotta la relativa clausola, il relativo procedimento si renda necessario. Ne segue che l'eventuale ricorso al Giudice ordinario o all'arbitrato in difetto del preventivo espletamento della conciliazione non potrà non essere inutile, dovendo le relative domande essere reputate improcedibili.

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