Obblighi precontrattuali degli intermediari finanziari o dei soggetti abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento



In materia di intermediazione finanziaria l'art. 21 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. t.u.f., testo unico in materia finanziaria) prescrive una serie di obblighi di comportamento a carico dei soggetti abilitati a svolgere la propria attività nei servizi di investimento. In particolare, dopo aver delineato un generico dovere di conformare la propria condotta a diligenza, correttezza e trasparenza, tali soggetti devono "acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati" (lett. b) art. 21 cit.) ed "utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti" (lett. c) norma cit.). Ai sensi dell'art.120-octies del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (t.u. in materia bancaria e creditizia, norma introdotta dall'art. 1 del DLgs 21 aprile 2016, n. 72) è stata approntata una speciale disciplina relativa agli annunci pubblicitari in tema di credito immobiliare ai consumatori, in attuazione della direttiva UE 17/2014.

La portata di questa disposizione è duplice. Da un lato la mancanza di chiarezza nella fase della proposta di servizi finanziari può generare una responsabilità di natura precontrattuale (art. 1337 cod.civ.), dall'altra, nella fase di attuazione del vincolo contrattuale, può condurre ad una valutazione del contegno dell'operatore in chiave di inadempimento contrattuale tale da legittimare una richiesta di risoluzione del contratto (Cass. Civ., Sez. Unite, 26724/07). Questi principi sono stati sostanzialmente applicati anche alla responsabilità amministrativa (legata cioè alle sanzioni irrogate dalla CONSOB) dell'istituto bancario per la condotta del proprio venditore che, sulla scorta di valorizzazioni ingannevoli, abbia condotto l'investitore a concludere un investimento successivamente rivelatosi economicamente svantaggioso (Cass. Civ., Sez. II, 10748/11).

Una volta concluso il contratto il mancato assolvimento degli obblighi di informazione genera invece un'obbligazione risarcitoria in capo all'intermediario finanziario. Costui dovrà in concreto dare la prova positiva di aver diligentemente fornito le informazioni, i prospetti informativi e tutti gli altri dati che la legge vuole siano comunicati all'investitore. Diversamente egli sarà tenuto a risarcire il danno causato al risparmiatore che dovranno ritenersi, in difetto di prova di segno contrario da parte dell'intermediario, causalmente riconducibili al contegno inadempiente (Cass. Civ., Sez. I, 2535/2016).

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