Induzione in errore, coartazione e mancata conclusione del contratto (responsabilità precontrattuale


(RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE)

Quando uno dei contraenti sia fatto oggetto di minacce relative ad un male grave ed ingiusto (violenza), nonchè indotto in errore (dolo), viene con tutta evidenza danneggiata la sua libertà negoziale.

Violenza e dolo (in tutte le variabili combinazioni che hanno come termine di riferimento da un lato la provenienza dalla controparte ovvero dal terzo, dall'altro l'efficienza relativa al perfezionamento dell'atto negoziale, vale a dire l'incidenza o la determinanza) conducono all'annullamento dell'atto. L'una e l'altro dunque costituiscono alterazioni patologiche di un consenso che comunque si è formato e che ha dato vita ad un contratto, sia pure annullabile nota1.

Violenza e dolo possono tuttavia inserirsi non già nel procedimento della formazione di un accordo, bensì possedere una specifica rilevanza di segno inverso. E' possibile che esse valgano a distogliere un soggetto dalla conclusione di un contratto, impedendone la stipulazione. In questo senso possono essere fonte di responsabilità precontrattuale.

Quest'ultima può altresì scaturire dalla condotta del terzo che avesse indotto in errore la parte del contratto, ogniqualvolta l'altra parte (che può esserne stata avvantaggiata) non ne fosse a conoscenza.

In questo caso infatti il contratto non è annullabile (art. 1439 cod.civ. ) ed il contraente tratto in inganno dovrà essere risarcito dal terzo nota2. Il risarcimento sarà commisurato alla perdita relativa alle deteriori condizioni alle quali è stato stipulato il contratto rispetto alle diverse condizioni alle quali esso sarebbe stato concluso se fosse mancata la condotta decettiva del terzo.

Il terzo può inoltre impedire la conclusione del contratto, ovvero infondere nel soggetto la convinzione che sarà perfezionato a determinate condizioni che successivamente si rivelano non rispondenti agli sviluppi delle trattative.

La stessa controparte può infine indurre soltanto colposamente l'altro contraente in un errore che può anche non essere considerato determinante (dunque difettoso dei requisiti che, ex art. 1428 cod.civ. , conducono all'annullamento).

In tutti questi casi indubbiamente il contratto rimane valido ed efficace, ma si determina in capo ai soggetti che variamente sono intervenuti con la propria condotta ingannevole, una responsabilità la cui natura (almeno per il terzo ovvero quando il contratto non viene perfezionato) è da reputarsi precontrattuale nota3.

Note

nota1

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Cfr. Rovelli, La responsabilità precontrattuale, in Trattato dir. priv., diretto da Bessone, vol. XIII, Torino, 2000, p.333; Gallo, I vizi del consenso, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.459.
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nota2

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Si veda Roppo, Il contratto, in Trattato dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2001, p.186; Gallo, cit., p.471; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile, Torino, 1986, p.686 e ss..
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nota3

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Così Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.174.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • BIGLIAZZI GERI, Diritto civile, Torino, I, 1986
  • GALLO, I vizi del consenso, Torino, I contratti in generale a cura di Gabrielli, 1999
  • ROPPO, Il contratto, Milano, Tratt.dir.priv.Iudica Zatti, 2001
  • ROVELLI, La responsabilità contrattuale, Torino, Trattato dir.priv.dir.da Bessone, XIII, 2000

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