Vendite abitazioni tra privatiPrezzo valore: sì
Credito di imposta: sì - se del caso - fino a zero - non applicandosi la minima di 1000,00 euro
I CASA(se sussistono tutti i soliti requisiti e se la casa è "non di lusso": tutte le categorie catastali sono "non di lusso" ad eccezione degli A/1, A/8 e A/9 a prescindere dalla dimensione e dagli altri criteri di cui al DM del 1969)
Registro 2% (con un minimo di 1000,00 euro)
Ipotecaria 50
Catastale 50
No Bolli
No trascrizione
No Voltura
II CASASe il bene è di lusso: e si presume tale quello rientrante nelle categorie A/1, A/8 e A/9
Se l'acquirente non ha gli altri requisiti di cui alla Nota II bis
Registro 9% (con un minimo di 1000,00 euro)
Ipotecaria 50
Catastale 50
No Bolli
No trascrizione
No Voltura
Vendite abitazioni da IMPRESE (ipotesi di assoggettamento ad IVA)
I CASA
Il carattere "non di lusso" continua ad essere vincolato ai criteri di cui al DM del 1969.
(Quindi, ai soli fini IVA potrebbe capitare che continui ad essere considerato "non di lusso" un bene appartenente alle categorie A/1, A/8, A/9 che, ai fini del registro, sarebbero, iuris et de iure, esclusi dalle agevolazioni.)
IVA 4%
II CASA
IVA 10%
Registro 200
Ipotecaria 200
Catastale 200
Bolli 230
Trascrizione 35
Voltura 55
NB Per le vendite di beni strumentali le regole preesistenti non cambiano.
Se soggette ad IVA, pagano
la fissa di registro a 200,00 euro;
l'ipotecaria rinforzata resta al 3% (con un minimo di 200)
la catastale all'1% (con un minimo di 200 euro),
il bollo a 230,
le tasse per la trascrizione a 35 e per la voltura a 55.
Vendite terreni agricoliAcquirente coltivatore diretto/Iap che invoca la PPC
Imposta catastale 1% (con un minimo di 200)
Imposta di registro 200
Imposta ipotecaria 200
No bolli
Trascrizione 35
Voltura 55
Scompare agevolazione territori montani, compendio unico etc etc
Acquirente coltivatore diretto/Iap che NON invoca la PPC (ex aliquota dell'8%)
Registro 9% (con un minimo di 1000,00 euro)
Ipotecaria 50
Catastale 50
No Bolli
No trascrizione
No Voltura
Acquirente NON coltivatoreRegistro 12% (con un minimo di 200,00 euro)
Ipotecaria 2%
Catastale 1%
Bolli 230
Trascrizione 35
Voltura 55
Michele Tuccari segnala: c'è un evidente difetto di coordinamento, a mio parere, per quanto riguarda la legge di stabilità con riferimento alla tassazione dei terreni agricoli al 12%, perché l'esenzione da tassa ipotecaria, bollo ed applicazione di ipocatastali di euro 50,00 è prevista soltanto per gli atti soggetti all'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 D.Lgs. 23/2011 (così testualmente il comma 3 della medesima norma), mentre la legge di stabilità, modifica non il citato comma 1 ma direttamente l'articolo 1 della tariffa, e non c'è modo a mio parere di collegarlo al comma 3. Anche la minima a 1000 euro non dovrebbe applicarsi per i medesimi motivi di difetto di coordinamento.
Vendite terreni NON agricoli e beni diversi dalle abitazioni prima casa tra privati
Registro 9% (con un minimo di 1000,00 euro) - diventa una sorta di aliquota residuale
Ipotecaria 50
Catastale 50
No Bolli
No trascrizione
No Voltura
PERMUTA TRA BENI REGISTRORegistro 2% (prima casa) o 12% (se terreno agricolo) o 9% (tutto il resto) con un minimo di 1000 euro
Ipotecaria 50
Catastale 50+50
No Bolli
No trascrizione
No voltura
PERMUTA TRA BENI IVA
Registro 200,00
Ipoecaria 200
Catastale 200+200
Bolli 230
Trascrizione 35
Voltura 35
PERMUTA TRA BENI REGISTRO e IVA
TRASFERIMENTO REGISTRORegistro 2% (prima casa) o 12% (se terreno agricolo) o 9% (tutto il resto) con un minimo di 1000 euro
Ipotecaria 50
Catastale 50
Bollo no
Tassa Ipotecaria no
Voltura no
TRASFERIMENTO IVARegistro no
Ipotecaria no
Catastale 200
Bollo no
Trascrizione no
Voltura 55
TRABACE: Secondo la stessa AE, la cessione-Iva non sconta attualmente
le fisse di registro e ipotecaria in quanto tali imposte già assolte sulla
cessione-registro.
L'AE ritiene pertanto che l'atto di permuta sia da considerare
complessivamente, comportando una sola registrazione e una sola
trascrizione, nonché due distinte volture.
Se l'unico è uno e una è la trascrizione, perchè si dovrebbero pagare il
bollo e la tassa ipotecaria, atteso che tali imposte da gennaio 2014 saranno
"assorbite" dall'imposta proporzionale di registro?
PRELIMINARE TRASCRITTORegistro 200
Se vi è caparra 0,50%
Se vi è acconto (non IVA) 3%
Ipotecaria 200
Bolli 155
Trascrizione 35
COSTITUZIONE SERVITU’ A TITOLO ONEROSOSE SOGGETTA A REGISTRORegistro 12% (se terreno agricolo) o 9% (tutto il resto) con un minimo di 1000 euro
Ipotecaria 50
No Bolli
No trascrizione
COSTITUZIONE SERVITU’ A TITOLO ONEROSOSE SOGGETTA A IVARegistro fissa 200
Ipotecaria 200
Bolli 230
Trascrizione 35
DonazioniImposta di donazione (come prima) ma con imposta minima di 1000,00 o di 200? stante il rinvio alle regole dell’imposta di registro
I CASA (se sussistono tutti i soliti requisiti e se la casa è "non di lusso": tutte le categorie catastali sono "non di lusso" ad eccezione degli A/1, A/8 e A/9 a prescindere dalla dimensione e dagli altri criteri di cui al DM del 1969)
Ipotecaria 200
Catastale 200
Bolli 230
Trascrizione 35
Voltura 55
II CASA Se il bene è di lusso: e si presume tale quello rientrante nelle categorie A/1, A/8 e A/9
Se il donatario non ha gli altri requisiti di cui alla Nota II bis
Ipotecaria 2% (minima 200)
Catastale 1% (minima 200)
Bolli 230
Trascrizione 35
Voltura 55
Divisioni senza conguagliImposta di Registro 1% (come prima con minimo 200 euro)
Imposta ipotecaria 200
Imposta catastale 200
Bolli 230
Trascrizione 35
Voltura 55
Divisioni CON conguagliImposta di Registro 1% sulla massa da dividere meno il conguaglio (come prima con minimo 200);
Imposta ipotecaria 200
Imposta catastale 200
Bollo 230
Trascrizione 35
Voltura 55
Il solo conguaglio sconterà
Registro 2% (prima casa) o 12% (se terreno agricolo) o 9% (tutto il resto) con un minimo di 1000 euro**
Imposta ipotecaria 50
Imposta catastale 50
Bollo no
Trascrizione no
Voltura no
- *Non è certo se sono dovuti entrambi i minimi o se possa applicarsi il principio di cui alla pag 27 della Circolare 1/2013 secondo cui” l’imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione (rectius, per ciascun negozio giuridico) è inferiore all’importo minimo fissato dalla legge, mentre l’importo complessivamente dovuto (commisurato a tutte le disposizioni) è superiore a quello minimo (ad esempio: l’imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione è di € 100,00): in questo caso l’imposta di registro da corrispondere è pari alla somma degli importi dovuti per ciascun negozio (nell’esempio: € 200,00); Trabace propende per la tesi secondo cui la “regole dei minimi” è totalmente mutata dopo la detta Circolare, talché i principi ivi enunciati non sono applicabili oggi.
AGEVOLAZIONI ESENZIONI ETCRestano ferme quelle relative:
- ai trasferimenti in sede di separazione e divorzio
- ai trasferimenti in esecuzione di accordi di mediazione con esenzione fino a 50.000 euro e la fissa minimo 1000
ALCUNI COLLEGHI CHE ANNO PARTECIPATO AD UN INCONTRO CON LA LOCALE AE RIFERISCONO CHE LE SEGUENTI AGEVOLAZIONI SI INTENDONO ABROGATE (contra il Nostro Ufficio Studi CNN)
ai trasferimenti in esecuzione dell'articolo 20 della Legge Bucalossi 10/77e 32 del DPR 601/73
- trasferimento aree ex lege 865/71
- trasferimento alloggi Ater
- cessione di aree a scomputo di contributi o in esecuzione di convenzioni
- assegnazione di aree comunali in esecuzione di PRG (art 20 Legge 10/77)
SPARISCONO tra le altre quelle:
- del 3% relative ai trasferimenti onerosi di beni di interesse storico (vanno al 9% o al 2% a seconda)
- dell'1% relative alle vendite da società che trasferiscono in IVA esente a soggetti di impresa che si impegnino a ritrasferire nel triennio successivo
- dell'1% (+ 3% di ipotecaria e 1% di catastale) relative ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati a condizione che l'intervento venga completato entro 11 anni.
- fisse: relative ai trasferimenti a favore dello Stato, Province, Regioni e Comuni o Comunità montane
- fisse: relative ai trasferimenti a favore di Onlus e Ipab
- fisse: relative a beni siti all'estero
Tra le agevolazioni spariscono anche quelle per le assegnazioni da cooperative? Direi di sì, per cui stesso trattamento degli atti IVA "normali"
ENTRATA IN VIGORESi applicano le novità in materia di:
- registro: agli atti (anche giudiziari) formati dal 1° gennaio in poi.
- ipotecaria (percepita dalle Conservatorie) alle formalità presentate dopo il 1° gennaio
ATTI CONDIZIONATI STIPULATI NEL 2013 con avveramento di condizione nel 2014
L'avveramento di condizione sconta la proporzionale dovuta sulla tassazione vigente alla data di formazione dell'atto (quindi quella "vecchia") con diritto a detrarre l'imposta fissa di registro pagata in sede di registrazione del primo atto.
La sola base imponibile deve essere invece calcolata avuto riguardo alla data di avveramento della condizione.