Tribunale di Velletri del 1994 (10/08/1994)


In tema di fusione tra società, il regime preclusivo di cui all' art. 2504-quater, primo comma, codice civile - in forza del quale, eseguite le iscrizioni dell' atto di fusione a norma del secondo comma dell' art. 2504, l' invalidità dell' atto di fusione non può essere pronunciata - non è estensibile, attesa la natura eccezionale della norma che lo prevede, alle diverse ipotesi di giuridica inesistenza e di inefficacia dell' atto medesimo: di guisa che le dette iscrizioni non valgono a determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione alla deliberazione di fusione proposta dal creditore di una delle società interessate, essendo l' atto di fusione stipulato in pendenza di tale opposizione inefficace erga omnes e non già invalido.Nel caso di stipulazione ed iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese in pendenza dell'opposizione proposta da uno dei creditori a ciò legittimati ex art. 2503 c.c. la fusione deve ritenersi inefficace "erga omnes" con riguardo alla società oggetto dell'opposizione, dato il carattere di "condicio iuris" di efficacia dell'atto di fusione riconosciuto alla mancata opposizione dei creditori nel termine di legge.

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