Codice Civile art. 2504-quater


INVALIDITA' DELLA FUSIONE
1. Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidita' dell'atto di fusione non puo' essere pronunciata.
2. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.
(Il testo del presente articolo è stato riproposto senza modificazioni nella nuova formulazione del Capo X del TitoloV stabilita dall'art.6 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

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