Deliberazione assembleare inesistente e iscrizione della fusione presso il registro delle imprese. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 5602 del 28 febbraio 2020)

In tema di fusione tra società, la preclusione alla declaratoria di invalidità dell'atto di fusione, sancita dall'art. 2504-quater c.c. per effetto della sua iscrizione nel registro delle imprese, tutela l'affidamento dei terzi e la certezza dei traffici, sicché, quando l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese sia avvenuta in base ad una sequenza procedimentale priva di riconoscibili anomalie esteriori, l'inesistenza giuridica di una delle delibere assembleari propedeutiche alla fusione, non determina l'inesistenza anche dell'atto di fusione ormai iscritto, restando esclusa l'impugnabilità di quest'ultimo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Con la pronunzia in considerazione (relativa ad un'ipotesi di fusione transfrontaliera nella quale la delibera di fusione "inglese" era costituita da una mera deliberazione di trasferimento sede e mutamento della denominazione sociale) la S.C. viene a precisare il campo applicativo dell'art. 2504 quater cod. civ. riferendolo anche all'ipotesi della radicale inesistenza (dal punto di vista giuridico) della deliberazione di fusione che rappresenta uno dei passi che conduce al perfezionamento del procedimento della fusione tra società. Ai sensi del II comma della norma citata, una volta che siano state eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione, l'invalidità di tale atto non può essere pronunciata. Rimane naturalmente salva la possibilità, per i soci o i terzi che abbiano subìto un danno in conseguenza della fusione, di richiederne il risarcimento. La disposizione sortisce l'effetto di sanare in maniera assoluta ed indiscriminata qualsiasi invalidità dell'atto di fusione, in essa ricompresa la nullità (Cfr. Appello di Milano, 15/07/1994 ), ma anchea l'inesistenza di una delle deliberazioni assembleari. In tal senso si veda già Cass. Civ., Sez. I, 8864/12. Va riferito comunque come la c.d. insistenza "giuridica" sia concetto differente rispetto alla deliberazione non esistente dal punto di vista "naturalistico". A differenza di quest'ultima infatti non si può dire che faccia del tutto difetto un fenomeno qualificabile in chiave di deliberazione, ma che la stessa sia affetta da così gravi vizi che, travalicando la stessa nullità, possono ben essere qualificati come causanti l'inesistenza dell'atto.

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