Cass. civile, sez. I del 2013 numero 2723 (20/11/2013)


Nel caso di scissione di società, qualora il valore reale del patrimonio attribuito alla società neocostituita sia negativo, si realizza un'ipotesi di scissione c.d. negativa, da ritenersi non consentita, in quanto non potrebbe sussistere alcun valore di cambio e, conseguentemente, non potrebbe aversi una distribuzione di azioni, fermo restando che, l'invalidità della scissione non può essere pronunciata dopo il decorso, senza opposizione da parte dei creditori, del termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di scissione e dopo l'iscrizione dell'ultimo atto della scissione nel registro delle imprese. Ne consegue che, in tale evenienza, si producono gli effetti previsti dall'art. 2506 quater, comma III, c.c. e, pertanto, l'insolvenza della società scissa e della società beneficiaria deve essere valutata separatamente, avuto riguardo agli elementi attivi e passivi del patrimonio di ciascuna società e tenendo presenti i limiti di responsabilità in relazione rispettivamente alle obbligazioni transitate nel patrimonio della società beneficiaria e alle obbligazioni rimaste nel patrimonio della società scissa.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 2013 numero 2723 (20/11/2013)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti