Cass. Civ., Sez. I, n. 28242/2005. Iscrizione dell'atto di fusione e di scissione nel Registro delle Imprese: effetti sananti della pubblicità.

La disposizione di cui all'art.2504-quater c.c., richiamata anche per le operazioni di scissione dall'art.2504-novies (oggi art.2506-ter c.c.), secondo cui, una volta eseguita l'iscrizione dell'atto di fusione delle società, l'invalidità dello stesso non può piú essere dichiarata, pone una preclusione di carattere assoluto, che riguarda tanto il caso in cui si deducano vizi inerenti direttamente all'atto di fusione, quanto l'ipotesi in cui i vizi concernano il procedimento di formazione dell'atto e della sua iscrizione. Tale preclusione rimane operante anche nel caso in cui si asserisca che l'impugnativa è meramente preordinata ad una futura ed ipotetica azione di risarcimento del danno nei confronti degli amministratori o di terzi.

Commento

L'efficacia sanante della pubblicità consistente nell'intervenuta iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione (nonchè di scissione, per effetto del richiamo operato dalla legge) copre ogni vizio invalidante, tanto relativo al contratto, quanto riferito agli aspetti procedimentali che ne costituiscono il presupposto ovvero che all'atto seguano.

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