Per effetto del D.Lgs. 22 giugno 2007,
n.109 , intitolato "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale" è stata conferita attuazione alla direttiva 2005/60/CE è stata introdotta una specifica disciplina mirante a prevenire l'uso del sistema finanziario allo scopo di sovvenire alle esigenze finanziarie del terrorismo. A tal scopo è stato istituito un Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze con finalità di raccolta di dati rilevanti e di formulazione alle competenti autorità internazionali di designazione (ovvero, di esenzione dal congelamento dei relativi beni) di soggetti da inserire nella c.d. "black list", vale a dire della lista dei soggetti i cui beni sono da ritenersi "congelati". La misura del
"congelamento" che colpisce i beni e le attività finanziarie dei soggetti contenuti nella predetta lista è finalizzata a contrastare e reprimere il finanziamento delle attività terroristiche e vale a precludere in maniera assoluta ogni negoziazione e/o utilizzo dei cespiti che ne risultano colpiti.
Tale divieto (
art.5 D.Lgs. cit.) è assistito da apposita sanzione consistente nella previsione della
nullità assoluta di qualsiasi atto di trasferimento o disposizione (art.5, III comma, cit.). Il IV comma della disposizione fa altresì divieto di "mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse ecnomiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio".
Sono inoltre posti a carico dei soggetti di cui all'
art.2 del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n.56
specifici obblighi di comunicazione (
art.7 D.Lgs. cit.)
e di segnalazione (
art.8 D.Lgs. cit.).
Prassi collegate