Decreto Legislativo del 2007 numero 109 art. 8


(abrogato) OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

[1. Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette previsti dalla legge antiriciclaggio per i soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, si applicano ai medesimi soggetti anche in relazione alle operazioni ed ai rapporti che, in base alle informazioni disponibili, possano essere riconducibili ad attività di finanziamento del terrorismo].
(Articolo abrogato dall'art. 64 - ora art. 73 -, comma 1, lett. h), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. La numerazione degli articoli del citato D.Lgs. n. 231/2007 è stata così definita dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)

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