Decreto Legislativo del 2007 numero 109 art. 7


OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. I soggetti obbligati ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche. La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea di cui all'articolo 4-ter e dei decreti di cui gli articoli 4 e 4-bis ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente alla UIF i dati relativi a operazioni o rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibili ai soggetti designati ovvero a quelli in via di designazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato.
3. Limitatamente alle misure aventi ad oggetto risorse economiche, le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate anche al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
(Articolo modificato dall’art. 63, comma 6-quater, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, inserito dalla lettera ff) del comma 1 dell’art. 27, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal comma 1 dell’art. 18, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 6, comma 1, lett. h), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)

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