In relazione ai contratti di locazione "concertati", vale a dire perfezionati in armonia rispetto agli accordi-quadro conclusi localmente fra le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e le organizzazioni della proprietà edilizia, il IV°comma dell'art. 13 della legge 9 dicembre 1998 n.
431, come modificato per effetto della art. 1, comma 59, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, prevede una
causa specifica di nullità delle pattuizioni intese ad attribuire al locatore un canone superiore a quello risultante dal contratto registrato (Cass. Civ., Sez. III,
2368/2017).
È inoltre fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'art. 1130, numero 6), del codice civile.
Il disposto normativo letterale sembra stabilire un vincolo per le parti limitato all'entità del canone, ma il III° comma dell'art.
2 l.cit. prevede che le parti aderiscano altresì alle altre condizioni contrattuali individuate dagli accordi concertati. Si può pertanto supporre che in tali casi la legge non abbia voluto lasciare alcuna autonomia alla contrattazione individuale. Non può che rinvenire applicazione anche in queste ipotesi la sanzione della nullità delle clausole difformi da quelle del contratto-tipo (artt.
1339 ,
1419 cod.civ.).