Cass. civile, sez. III del 2017 numero 2368 (31/01/2017)




La nullità prevista dal primo comma dell'art. 13 della L. n. 431/1998, sanziona il patto occulto di maggiorazione del canone, che, in quanto nullo, non è sanato dalla registrazione tardiva, fatto extra negoziale inidoneo ad influire sulla validità dell'atto.

Ne consegue che resta valido il solo contratto registrato e quindi dovuto solamente il canone apparente. (Nella specie, la Corte dichiarava la nullità del patto contenente la previsione di un canone di locazione maggiore di quello risultante dal contratto registrato e cassava senza rinvio la sentenza, poiché la compensazione c.d. impropria, disposta dai giudici di merito fra i canoni dovuti dalla conduttrice e la restituzione del deposito cauzionale da parte del locatore si basava sull'erroneo presupposto che il contenuto di quel patto aggiunto facesse stato fra le parti.)

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