Codice Civile art. 1481


PERICOLO DI RIVENDICA
1. Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia.
2. Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1481"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti