Codice Civile art. 1488


EFFETTI DELL'ESCLUSIONE DELLA GARANZIA
1. Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l' evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.
2. Il venditore è esente anche da quest' obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.

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