Codice Civile art. 1496


VENDITA DI ANIMALI
1. Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1496"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti