Codice Civile art. 1508


VENDITA SEPARATA DI COSA INDIVISA
1. Se i comproprietari di una cosa non l' hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall' ultimo comma dell' articolo precedente.

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