Codice Civile art. 1501


TERMINI
1. Il termine per un riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.
2. Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.

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