Legge del 1979 numero 48 art. 8


[La domanda per l'iscrizione all'albo deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti e l'assistenza degli impedimenti di cui all'articolo 4. Il richiedente, qualora non sia in possesso del requisito previsto dalla lettera d) di detto articolo e non possa produrre un titolo equipollente a norma dell'articolo 5, deve unire, alla domanda di iscrizione, richiesta di ammissione alla prova di idoneità].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1979 numero 48 art. 8"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti