Legge del 1979 numero 48 art. 4


[Per l'iscrizione nell'albo occorre:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;
b) godere dei diritti civili;
c) non aver riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro la amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione, nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali((Lettera così modificata dall'art. 16, L. 28 novembre 1984, n. 792);
d) aver superato una prova di idoneità in un esame scritto e orale nelle seguenti materie:
1) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di agenzia;
2) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;
3) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;
4) principi di tecnica assicurativa.
Per i cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea la prova del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti b) e c) può essere fornita attraverso le certificazioni, di data non anteriore a tre mesi, rilasciate a questo effetto dalle competenti autorità giudiziarie od amministrative dello Stato membro di origine o di provenienza del richiedente.
La commissione di esame, i programmi, le modalità ed i compensi per i componenti della commissione stessa sono determinati con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentila la commissione di cui all'articolo 13. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo. (Comma così sostituito dall'art. 12, L. 26 gennaio 1980, n. 13) .
Nella prima attuazione della presente legge detto decreto è emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa].

( La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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