Legge del 1979 numero 48 art. 18


[L'iscritto che nell'esercizio della propria attività tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla dignità ed al decoro professionale è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione dall'albo.
Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo serio; è motivato ed è inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e di esso è data comunicazione anche all'impresa preponente.
La censura è disposta per rilevanti manchevolezze. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per zona.
La radiazione determina la decadenza immediata dall'incarico ed è inflitta per fatti di particolare gravità: di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma precedente a tutte le imprese operanti in Italia e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per zona.
Le disposizioni del presente articolo si osservano, in quanto applicabili, anche nei confronti degli iscritti alla sezione seconda dell'albo]

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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