Legge del 1979 numero 48 art. 20


[Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a dare comunicazione alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle cancellazioni dall'albo disposte a norma degli articoli 9 e 11].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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