Legge del 1979 numero 48 art. 10


[L'iscritto cancellato dall'albo può esservi riammesso.
Qualora la cancellazione sia stata disposta per causa diversa dalla rinuncia all'iscrizione o dalla decorrenza dei termini di cui all'articolo 11, commi primo e secondo, la riammissione è consentita quando siano cessati a norma di legge i presupposti che avevano determinato la cancellazione ovvero, nel caso di cancellazione per radiazione conseguente a procedimento disciplinare, quando siano trascorsi tre anni dal provvedimento di radiazione.
Per la riammissione si osservano le disposizioni stabilite dalla presente legge per la iscrizione nell'albo].
(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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