Legge del 1979 numero 48 art. 16


[La commissione nazionale e le commissioni provinciali per l'albo degli agenti di assicurazione si riuniscono in sessione ordinaria ogni trimestre ed in sessione straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.
Per ogni giornata di sedute è corrisposto ai partecipanti un gettone di presenza nella misura di legge].

(Gli artt. 13, 14, 15 e 16 sono stati abrogati dall'art. 5, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373 e poi tutta la legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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