Legge del 1979 numero 48 art. 19


[Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione per l'albo degli agenti d'assicurazione di cui all'articolo 13, anche su segnalazione motivata delle commissioni di cui all'articolo 14.
Il presidente della commissione dispone i necessari accertamenti e, verificati sommariamente i fatti, ordina la comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale.
La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l'interessato stesso di estrarne copia. Deve altresì contenere l'invito all'interessato di far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti probatori.
L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.
Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l'agente sottoposto a procedimento disciplinare, sempreché ne abbia fatto richiesta, prende le proprie deliberazioni, comunicando al Ministro le proprie decisioni.
L'impresa preponente dell'agente sottoposto al procedimento disciplinare ha diritto di chiedere di essere sentita dalla commissione, prima che questa abbia preso le proprie deliberazioni; a tale effetto il presidente della commissione deve dare comunicazione all'impresa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'apertura del procedimento e della data fissata per la trattazione orale.
Contro il provvedimento di radiazione dall'albo può essere proposta impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 12].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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