Legge del 1979 numero 48 art. 12


[L'iscrizione è disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, da effettuarsi dalla commissione per l'albo degli agenti di assicurazione di cui al successivo articolo 13.
Con la stessa procedura saranno disposti il rigetto della domanda d'iscrizione e la cancellazione ai sensi dell'articolo 9. È fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al punto e) dello stesso articolo 9 per il quale si applica la procedura prevista al successivo articolo 19. Il rigetto della domanda di iscrizione e la cancellazione non possono essere pronunciati senza che l'interessato sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni e, ove questi abbia un incarico in atto sia stata sentita anche l'impresa preponente.
I provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dal parere espresso dalla commissione di cui al primo comma, e comunque non oltre centottanta giorni dalla domanda presentata ai sensi del precedente articolo 8, devono essere motivati e devono essere comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato, all'impresa preponente e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per zona nel termine di dieci giorni da quello in cui sono stati adottati.
Qualora dette comunicazioni e ogni altra notifica che si rendesse necessaria non potessero essere effettuate al domicilio dell'interessato, saranno fatte mediante pubblicazione nell'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo del territorio in cui ha sede l'agenzia.
I suddetti provvedimenti sono impugnabili davanti all'autorità giudiziaria ordinaria entro novanta giorni dalla data della comunicazione, notifica o pubblicazione di cui ai due commi precedenti. La competenza a provvedere è regolata dal disposto dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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