Legge del 1979 numero 48 art. 15


[La commissione nazionale e le commissioni provinciali per l'albo degli agenti di assicurazione, oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati dalla presente legge:
a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia dell'albo e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo;
b) controllano la legittimazione degli esercenti l'attività di agente di assicurazione;
c) esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti all'albo e vigilano sul corretto esercizio dell'attività agenziale;
d) promuovere iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli agenti].

(Gli artt. 13, 14, 15 e 16 sono stati abrogati dall'art. 5, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373 e poi tutta la legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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