Legge del 1979 numero 48 art. 11


[L'agente iscritto alla sezione prima dell'albo che cessa dall'incarico è trasferito alla sezione seconda dalla data di risoluzione del contratto di agenzia. Qualora assuma altri incarichi di agente di assicurazione nel termine di un quinquennio dalla data di trasferimento alla sezione seconda, è trasferito nuovamente alla sezione prima; decorso, invece, un quinquennio senza che abbia ricevuto altri incarichi è cancellato dall'albo.
Colui che, non avendo all'atto dell'iscrizione incarichi di agente di assicurazione, sia stato iscritto nella sezione seconda dell'albo, è, in caso di successivo conferimento di incarico, trasferito alla sezione prima con effetto dalla data di conferimento dell'incarico.
Sono cancellati dall'albo gli scritti alla seconda sezione ai quali per cinque anni non siano stati conferiti incarichi di agente].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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