Legge del 1979 numero 48 art. 5


[Costituiscono titoli equipollenti della prova di idoneità di cui alla lettera d) del precedente articolo:
a) per i cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea, essere iscritti all'albo professionale degli agenti o avere comunque svolto l'attività di agenti di assicurazione per almeno due anni in uno dei suddetti Stati membri della Comunità economica europea;
b) essere già stati iscritti nell'albo, sia in Italia che in uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea, per coloro che a seguito di cancellazione, chiedano nuovamente l'iscrizione entro i cinque anni successivi, sempre che tale cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti disciplinari;
c) avere svolto, sia in Italia che in uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea, nei cinque anni antecedenti alla data della richiesta di iscrizione all'albo, almeno una delle seguenti attività:
1) attività lavorativa per almeno due anni in modo continuativo con qualifica di dirigente alle dipendenze di una impresa di assicurazione, pubblica o privata o di una impresa prevista dall'articolo 5 della legge istitutiva dell'albo dei mediatori di assicurazione (Numero così modificato dall'art. 16, L. 28 novembre 1984, n. 792);
2) attività relativa all'assunzione e alla produzione, ovvero alla gestione e alla trattazione di affari assicurativi con rapporto di lavoro subordinato presso un'impresa pubblica o privata o una agenzia di assicurazione per almeno tre anni in modo continuativo;
3) essere stato, per almeno due anni in modo continuativo, procuratore dell'agente riconosciuto dall'impresa;
4) essere stato, per almeno due anni, in modo continuativo subagente professionista, intendendosi per tale colui che, con l'onere di gestione, a proprio rischio e spese, dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività professionale all'incarico affidatogli da un agente e che non esercita altra attività imprenditoriale o lavorativa, subordinata od autonoma.
Costituisce titolo equipollente, agli effetti di cui al precedente comma, l'avere svolto, purché in modo continuativo, anche più di una delle attività suddette nel periodo previsto].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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