Legge del 1979 numero 48 art. 7


[In ogni caso di conferimento di incarico di agente di assicurazione, l'impresa preponente deve darne contestuale avviso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia ove ha sede l'agenzia, comunicando le generalità dell'incaricato e indicando la data di conferimento dell'incarico e la sede dell'agenzia, nonché le condizioni di esercizio.
In ogni caso di variazione della sede della agenzia, nonché nel caso di modifiche delle con dizioni di esercizio o di cessazione dall'incarico dell'agente, l'impresa preponente deve darne comunicazione, nel termine di trenta giorni dalla data della variazione o da quella di modifica della condizione di esercizio o di risoluzione del rapporto, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio. In ogni caso di scioglimento del contratto di agenzia l'impresa è tenuta a comunicare quale, fra le cause previste dalla legge o dagli accordi collettivi di categoria, ha determinato lo scioglimento stesso].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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