Legge del 1979 numero 48 art. 24


[Sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge gli enti pubblici e le persone giuridiche di diritto privato che esercitano pubbliche funzioni nonché i loro dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno tre anni, per incarico di una impresa di assicurazione, attività di gestione e di sviluppo di affari assicurativi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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